Ordinanza n. 39 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.39

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORAZZANTI                                             “

Prof. Giuseppe BORSELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale penale di Forlì ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso è stato dichiarato fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale fino all'aprile 1985);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;

che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art. 3 ha efficacia retroattiva;

che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la regolarizzazione;

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.